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Pignoramento dello stipendio 


Pignoramento dello stipendio per ritardo nel pagamento degli alimenti
 

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sui limiti entro cui può essere esercitato il potere del Giudice di disporre il pagamento dello stipendio del coniuge separato che non adempie all'obbligo di mantenimento in favore dell'altro coniuge, evidenzia che questo potere sussiste ogni volta che si presenti un inesatto inadempimento, e precisa che il Giudice può disporre il pagamento anche dell'intero stipendio, ove il suo importo coincida con l'assegno di mantenimento.

Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2006, n. 23668

Modifica delle condizioni di separazione personale - Versamento diretto al creditore dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del coniuge inadempiente - Ammissibilità - Possibilità di aggressione dell'intero stipendio del coniuge debitore - Conferma

"L'articolo 156, comma 6, codice civile (...) deve essere interpretato non già nel senso che tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento bensì nel senso (...) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quanto questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario".

"Il prudente apprezzamento del giudice va esercitato con riguardo alla valutazione della idoneità dei comportamenti dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, e non, invece, alla considerazione delle esigenze dell'obbligato".

Pres. Luccioli; Rel. San Giorgio


 

La fattispecie

La controversia nasce avanti al Tribunale di Torre Annunziata, dove la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale pattuite in precedenza e, in particolare, ha chiesto che fosse ordinato al datore di lavoro del coniuge di erogarle direttamente un importo parti all'assegno mensile ad essa spettante.

Tale richiesta è stata avanzata sulla base dell'articolo 156 comma 6 del codice civile, il quale prevede che "in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto".

La norma inizialmente si applicava solo in caso di separazione giudiziale.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza del 14 gennaio 1987, n. 5, ha dichiarato la sua illegittimità, nella parte in cui non prevedeva che le disposizioni ivi contenute si applicassero anche ai coniugi separati consensualmente.

La ragione sostanziale che ha indotto la ricorrente a chiedere tale misura risiedeva nella incostanza dei pagamenti effettuati dal coniuge obbligato, il quale aveva in precedenza più volte ritardato i pagamenti, ed in altre circostanze ne aveva (seppure in misura lieve) modificato gli importi.

Il convenuto ha impugnato tale decisione avanti alla Corte d'Appello di Napoli, sostenendo di non essersi reso inadempiente rispetto alla propria obbligazione, ma di aver avuto solo qualche episodico ritardo nel pagamento dell'assegno.

La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso, evidenziando che le imprecisioni ed i ritardi nei pagamenti in cui era incorso il ricorrente costituivano presupposti sufficienti per poter esercitare il potere, conferito al Giudice dall'articolo 156 comma 6 del codice civile, di ordinare il versamento diretto al coniuge creditore di una quota di stipendio del coniuge inadempiente, sino a concorrenza dell'assegno alimentare.

Il ricorrente ha impugnato anche questa ultima decisione ricorrendo in Cassazione; i motivi di doglianza proposti sono essenzialmente due.

Il primo motivo ruota attorno alla erronea applicazione dell'articolo 156 comma 6, del codice civile; secondo il ricorrente, la norma dovrebbe essere intesa nel senso che il Giudice chiamato a decidere se imporre ad un terzo di versare una quota dello stipendio al coniuge creditore dovrebbe valutare comparativamente anche le ragioni che hanno prodotto il ritardo nell'adempimento.

Il secondo motivo concerne il difetto di motivazione circa la mancata valutazione degli impegni già assunti dal ricorrente con i terzi, e circa la mancata valutazione dell'elemento psicologico sotteso alla sua condotta.

La norma

Articolo 156 codice civile, comma 6
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

La decisione della Cassazione e i precedenti

La Corte ha rigettato tali argomenti.

L'articolo 156 comma 6 del codice civile attribuisce al Giudice il potere di ordinare a terzi debitori del coniuge obbligato di pagare una parte del debito in essere direttamente al coniuge avente diritto; secondo la Corte di Cassazione, questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice ha un ampio potere di ordinare il pagamento in favore del terzo, in attuazione del complesso di norme che tutela il coniuge più debole (articoli 148 e seguenti del codice civile, articolo 8 legge divorzio, articolo 3 e 30 della Costituzione).

Tale potere è così ampio che la giurisprudenza della Corte, nel tempo, è giunta alla conclusione che il Giudice potrebbe ordinare il pagamento dell'intera somma dovuta dal terzo (nel caso in esame, dell'intero stipendio), in quanto l'unico limite che esso incontra in questo potere dispositivo è quello del raggiungimento dell'importo definito in sede di separazione (Cass. n. 12204 del 1998).

In altre parole, lo stipendio può essere assegnato al coniuge creditore anche per intero, se l'importo dell'assegno di separazione è pari o superiore ad esso.

Seguendo il medesimo ragionamento, in un'altra decisione la Corte ha avuto modo di includere tra le somme che possono essere assegnate direttamente al coniuge creditore anche i trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una Pubblica amministrazione, non essendo applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica n. 180/1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni (così Cass., sez. I, sent. n. 1398 del 27 gennaio 2004).

I principi affermati dalla sentenza

- il Giudice, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., può disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quanto questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione;

- il presupposto per l'esercizio del potere di assegnazione è costituto dall'inadempimento dell'obbligato;

- le imprecisioni ed i ritardi nei pagamenti costituiscono presupposti sufficienti per poter esercitare il potere di assegnazione;

- il Giudice, nell'esercitare il proprio potere di assegnare al coniuge creditore le somme dovute dal terzo, deve valutare l'idoneità dei comportamenti dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento e non, invece, le esigenze dell'obbligato.

Il presupposto per l'esercizio di tale potere, prosegue la Suprema Corte di Cassazione, è costituito dall'esistenza di un qualsiasi inadempimento del coniuge, senza che sia possibile una valutazione della gravità dell'adempimento stesso e senza che possa essere effettuata una valutazione dell'elemento soggettivo della persona che lo pone in essere.

Questa ricostruzione è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione già in altre occasioni, quando, con riferimento al potere concesso al Giudice (dallo stesso comma 6 dell'articolo 156 del codice civile) di disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato all'assegno di mantenimento, è stato affermato il principio (estensibile anche al potere di assegnazione delle somme dovute da terzi) che l'esercizio del medesimo è subordinato alla mera inadempienza dell'obbligato, senza che debba essere valutata la gravità dell'inadempimento o l'intento di sottrarre quei beni, e senza che sia necessario provare che il creditore non sia in grado di acquisire altra analoga garanzia attraverso iscrizione d'ipoteca (così Cass. 15 novembre 1989, n. 4861).

Così ragionando, la Suprema Corte di Cassazione esclude in radice la validità della tesi del ricorrente, non potendo il Giudice operare alcun bilanciamento tra le ragioni del coniuge creditore e quelle del coniuge inadempiente; l'apprezzamento discrezionale del Giudice si appunta su un altro, e diverso, aspetto, e cioè sulla valutazione della idoneità dei comportamenti dell'obbligato a "frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento", senza che possano venire in rilievo le esigenze dell'obbligato.

Nel caso di specie, viene ritenuta corretta dalla Suprema Corte di Cassazione la valutazione, operata dal Giudice di merito, circa l'idoneità dei comportamenti del coniuge obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, in quanto l'incostanza e l'imprecisione dei versamenti legittimano l'insorgenza del dubbio circa la regolarità e l'esattezza dei futuri pagamenti.